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Semplificazione - Certificati e autocertificazioni

ultima modifica 02/03/2012 20:25

Informativa per utenti

Il 12 novembre 2011 è stata emanata la Legge n. 183/2011 che, tra le altre norme, all’art. 15 prevede anche ulteriori disposizioni in materia di semplificazione amministrativa.

Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né accettare dai privati certificati prodotti da Uffici della Pubblica Amministrazione.  In questi casi il cittadino deve autocertificare il possesso dei requisiti richiesti.

  • In ottemperanza alla nuova norma, l’Università degli Studi di Ferrara rilascia certificati per l’utilizzo all’estero e certificati validi e utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati, sui quali è riportata la dicitura prevista dalla legge: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi’’.
  • Nei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati gestori di pubblici servizi, l’utente deve autocertificare il possesso dei requisiti richiesti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000) oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000). Tali dichiarazioni sono esenti dall’imposta di bollo (ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n. 445/2000). Le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare le autocertificazioni, la mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.

Non sono sostituibili con l’autocertificazione i documenti di seguito elencati:

  • certificati medici, sanitari, veterinari;
  • certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
  • brevetti e marchi.

Il controllo di quanto dichiarato nelle autocertificazioni non avverrà più quindi richiedendo al cittadino il certificato originale, ma saranno le amministrazioni a procedere attraverso verifiche d'ufficio.

Severe sanzioni penali sono previste per chi dichiara il falso (ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

Informativa per le pubbliche amministrazioni

  • Controllo dei certificati - Gli accertamenti d'ufficio e i controlli, di cui agli articoli 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere richiesti, tramite una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo: ateneo@pec.unife.it
  • Richieste di convenzione - Per le richieste di convenzione di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) devono essere inviate a: ateneo@pec.unife.it